6 Maggio 2025

I rapporti con la Corte dei Conti

di  Nino Costanzo

Come si è visto, da una valutazione prima facie, lo squilibrio strutturale viene spesso “intercettato” dalle pronunce della Magistratura contabile. E’ quindi importante instaurare con la Corte dei Conti un corretto dialogo che può riguardare vari momenti di confronto: Adozione delle misure correttive, in seguito a delibera emessa dalla competente Sezione territoriale ex art. 148 bus T.U.E.L.; Richiesta di pareri; Il riscontro alle richieste istruttorie effettuate in occasione dell’esame del PRFP. Lo squilibrio strutturale può essere prevenuto/fronteggiato mediante la tempestiva adozione delle misure richieste dalla Corte dei Conti ex art. 148 bis T.U.E.L. Occorre ricordare che: Le misure vanno adottate entro 60 giorni, diversamente la Corte può apporre il c.d. blocco dei programmi di spesa; L’Ente deve stabilire, nella sua discrezionalità, come auto-correggersi (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 37/2020 “le… misure correttive, sono rimesse alla discrezionalità della amministrazione… Eventuali indicazioni espresse dalla Sezione regionale costituiscono solo elementi accidentali della pronuncia di controllo, che non possono in alcun modo diventare definitivi, atteso che nell’adozione delle misure correttive l’amministrazione incontra il solo limite dell’adeguatezza e ben può discostarsi da siffatte indicazioni); Anche il ricorso al piano di riequilibrio può essere una misura correttiva, purchè il PRFP sia idoneo a “correggere” nel caso concreto (cfr. SS.RR: in speciale composizione n. 18/2020). Lo squilibrio strutturale può essere prevenuto/fronteggiato anche mediante la richiesta di pareri ex Legge 131/2003. Occorre ricordare che per essere oggettivamente ammissibile il parere: Deve contenere richieste generali ed astratte (non ci può essere cogestione da parte della Corte); Deve attenere alla materia della contabilità pubblica, La soluzione del quesito non può impattare su altre funzioni svolte dalla Corte. Si noti che, come evidenziato recentemente dalle SS.RR. in speciale composizione (sentenza n. 20/2022/EL), proprio in virtù della generalità e astrattezza dei quesiti l’attività consultiva delle Sezioni di controllo non genera una “cosa interpretata”, vincolante per il giudice che ha emesso il parere. La Magistratura contabile, quasi sempre, secondo Stefania A. Dorigo della Corte dei Conti/Collegio del controllo concomitante, “effettua richieste istruttorie sui piani di riequilibrio quando deve procedere alla loro approvazione/diniego (cfr., sul punto, Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 22/2013/QMIG)”. Sebbene sia doveroso per le Sezioni territoriali tener conto della situazione finanziaria in modo obiettivo -ossia considerando tutti le fonti documentali e banche dati disponibili- è importante che, afferma, sostiene il Primo Ref. Stefania A. Dorigo, “i Comuni rappresentino la loro situazione rispondendo puntualmente ed esaustivamente alle varie richieste istruttorie, onde poter correttamente indirizzare il giudizio”. A volte la Corte dei Conti, sostiene Stefania A. Dorigo, “vuole dare una chance ai Comuni, ma sono loro stessi -attraverso atteggiamenti di ritrosia o di scarsa chiarezza- a rendere problematica l’approvazione del PRFP”.

 

 

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