12 Maggio 2026

Il nuovo assetto del Decreto Terra dei Fuochi e della Riforma 2025.

Novità sanzionatorie e procedurali in materia di rifiuti

di Nino Costanzo

Il sistema normativo italiano a tutela dell’ambiente ha subito una metamorfosi profonda, transitando da una logica prettamente contravvenzionale a una visione sanzionatoria di stampo delittuoso. Tale evoluzione trova il suo apice nel Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147, che interviene in modo chirurgico sul Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Testo unico Ambientale-TUA).Lagenesi di questo intervento non è solo interna, ma risponde a precise sollecitazioni sovranazionali. La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025 ha infatti sancito la responsabilità dello Stato Italiano per la violazione degli articoli 2 e 8 della Convenzione, ravvisando una carenza strutturale nelle misure di prevenzione e repressione dei crimini ambientali, con particolare riferimento alla fenomenologia dei roghi tossici nella cosiddetta Terra dei Fuochi.
Il legislatore del 2025 ha inteso rispondere a tale condanna attraverso un inasprimento generalizzato delle pene e l’introduzione di strumenti investigativi d’avanguardia. Se il precedente D.L. 136/2013 (Legge 6/2014) aveva gettato le basi per la classificazione dei terreni e l’introduzione del reato di combustione illecita, la riforma odierna universalizza questi principi, estendendoli a tutto il territorio nazionale e rendendoli operativi più incisivi. Per le forze di polizia, questo mutamento richiede un aggiornamento costante, poiché la distinzione tra condotte amministrative, contravvenzionali e delittuose è divenuta più fluida e ancorata a concetti quali il percolo concreto per la salute pubblica e l’ambiente.
L’attuale assetto si fonda su una rigorosa differenziazione soggettiva: il trattamento sanzionatorio diverge sensibilmente a seconda che l’autore della condotta sia un privato cittadino o un soggetto qualificato, quale il titolare di un’impresa o il responsabile di un ente. Questa distinzione riflette la volontà di colpire con maggiore severità chi agisce nel contesto di un’attività economica, dove il reato ambientale è spesso frutto di una scelta deliberata volta all’abbattimento dei costi di gestione dei rifiuti.
Il nuovo quadro sanzionatorio introdotto dalla riforma del 2025 richiede un cambio di paradigma nell’attività delle forze di polizia. L’ambiente non è più tutelato solo da norme ‘bagatellari’, ma è al centro di una tutela penale forte, dove il pericolo per la vita e la salute costituisce l’elemento qualificante del reato.
Occorre raccomandare agli operatori di:Agire preventivamente (Utilizzare l’art. 256-bis comma 2 per bloccare i depositi funzionali alla combustione prima che il danno atmosferico si verifichi);Valorizzare la tecnologia (Sfruttare appieno la flagranza differita e la videosorveglianza, garantendo la catena di custodia delle prove digitali); Colpire il patrimonio (Procedere sempre al sequestro e alla richiesta di confisca dei mezzi e delle aree, nonché alla segnalazione per la sospensione della patente e dei titoli professionali); Approccio multidisciplinare (Integrare le indagini tecniche -ARPA- con quelle tributarie e societarie per far emergere la responsabilità degli enti e i flussi finanziari dell’ecomafia).La sfida della legalità ambientale nella Terra dei Fuochi e su tutto il territorio nazionale si vince attraverso l’applicazione rigorosa di queste nuove norme, trasformando la repressione in un reale deterrente per le future generazioni.

 

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