A conclusione delle lezioni di Diritto processuale civile, un consistente gruppo di studenti del 3° anno del corso di laurea in Giurisprudenza della ‘Kore’ di Enna, accompagnati dal prof. Giuseppe Di Pietro (tra l’altro, magistrato della Corte dei Conti-Sezione giudiziaria per la Regione Siciliana), ha assistito all’udienza collegiale tenuta dalla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Enna. Erano presenti Edoardo Leanza di Nicosia, Paolo Lo Piano di Enna, Salvatore Pantaleo di Nicosia, Sandra Amato di Monterosso Almo (RG), Giorgia Nasonte di Enna, Chiara Di Grande di Augusta (SR), Simona Morreale di Mussomeli (CL), Marta Immordino di Villalba (CL), Martina Modica di Barrafranca e Benito Conte di Leonforte.
La Sezione specializzata agraria, composta dalla dott. Eleonora Guarnera (presidente), dal dott. Rosario Vacirca (presidente, giudice togato), dott. Davide Naldi (giudice togato), dott. Simone Costantino (Giudice togato), e dagli esperti prof. Antonino Costanzo (giudice non togato) e dal dott. Santo Ilardo (giudice non togato), con l’assistenza del cancelliere dott. Salvatore Lupo, ha trattato diverse cause alla presenza delle parti e dei difensori di fiducia, nonché alla presenza dei giovani studenti universitari.
L’iniziativa era stata sollecitata dagli stessi studenti al fine di confrontare le nozioni teoriche trattate dal cons. Giuseppe Di Pietro, nel corso dell’anno accademico, con la realtà della pratica forense.
A tal fine, prima, durante e dopo l’udienza, a richiesta degli studenti, il presidente del Collegio Rosario Vacirca, ha precisato che la legge 2 marzo 1963, n. 320 ha previsto l’istituzione presso Tribunali e Corti d’appello di sezioni specializzate agrarie che giudicano in composizione collegiale, integrata due esperti della materia agraria. Successivamente l’articolo 26 Legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante nuova disciplina dell’affitto dei fondi rustici, ha stabilito che tutte le controversie relative all’attuazione della legge e delle altre leggi o norme sull’affitto sono di esclusiva competenza delle Sezioni specializzate agrarie di cui alla citata Legge 2 marzo 1963, n. 320. La disciplina processuale delle controversie agrarie è nel complesso destinata ad operare in riferimento a disposizioni sostanziali che, dopo l’introduzione del vigente codice civile, sono state oggetto di interventi legislativi numerosi e stratificati, culminati nell’emanazione della Legge 3 maggio 1982, n. 203, recante norme sui contratti agrari.
Il giudice Davide Naldi ha affermato che è devoluta alla competenza della sezione specializzata agraria ogni controversia, anche di natura indennitaria o risarcitoria, insorta tra le parti in sede di esecuzione di un contratto agrario. Tuttavia la competenza delle sezioni specializzate agrarie non sussiste allorché l’esistenza del rapporto agrario costituisca oggetto di un accertamento meramente incidentale, come per la domanda con cui un colono richieda l’indennità spettantegli in caso di espropriazione del fondo.
Il giudice Simone Costantino ha precisato che la competenza delle sezioni specializzate agrarie sussiste per il solo fatto che siano state proposte questioni relative all’esistenza alla validità e all’efficacia del contratto agrario inquadrabile tra le fattispecie previste dalla legislazione agraria in materia, indipendentemente dalla fondatezza della questione, a meno che non risulti prima facie infondata la relativa eccezione sulla base della sola deduzione delle parti senza di prova del contratto. Infine, l’agronomo Antonino Costanzo, proprio perché si è ritenuto che non fosse sufficiente sopperire alle lacune, alle mancanze di conoscenza semplicemente con l’apporto dei periti e dei consulenti, quindi, si è proprio voluto dare dotare l’organo giudicante delle conoscenze necessarie in modo anche da essere nelle condizioni di valutare e vagliare con competenza quanto veniva presentato dalle relazioni dei consulenti tecnici d’ufficio. Ovviamente, i cinque giudici in questo caso hanno uguale posizione all’interno del Collegio giudicante e sono competenti a decidere per le controversie in materia di contratti agrari e solo per queste.
