1 Settembre 2025

ACQUAENNA PARTITE PREGRESSE Per l’Ente la sentenza della Cassazione ne conferma la legittimità

Per Assoconsumatori non andavano inserite

di Giacomo Lisacchi

Se per AssoConsumatori provinciale la sentenza n. 23858 della Corte di Cassazione, Sezione Uniti Civili, pubblicata il 26 agosto 2025, mette fine alla controversia delle “Partite Pregresse” perché illegittime, tale interpretazione non trova d’accordo però il direttore generale di AcquaEnna, dott. Michele Zappalà, che ribatte invece sostenendone la piena legittimità.

 “Al fine di evitare improprie interpretazioni della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 23858/2025 – afferma Zappalà-, che rischiano di indurre in errore gli utenti, si precisa che la pronuncia in questione sancisce un importante principio di diritto, che conferma la legittimità delle così dette partite pregresse. Tale statuizione delle Sezioni Unite, chiarendo definitivamente l’ambito applicativo dell’art. 31 della Delibera AEEGSI 643/2013/R/idr, si pone come riferimento per la corretta interpretazione della disciplina in materia, fornendo un quadro chiaro ed inequivocabile ed affrontando anche aspetti di carattere regolatorio. In particolare, la Suprema Corte afferma la piena legittimità dei conguagli tariffari, che sono alla base dell’applicazione delle partite pregresse, purchè operati «in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il ‘metodo tariffario normalizzato’». Viene, dunque, confermata la piena coerenza dell’operato di Acquaenna –conclude Zappalà-, che ha applicato quanto stabilito dall’autorità nazionale competente sui servizi idrici (Arera), recuperando quanto economicamente quantificato dall’allora Autorità d’Ambito, in applicazione dei principi regolatori previsti dal «metodo tariffario normalizzato», che prevedeva la possibilità, come ribadito dalla citata sentenza, di un recupero dei costi mediante, appunto, conguagli tariffari”.

Intanto, non si è fatta attendere la controreplica del presidente di AssoConsumatori, Pippo Bruno.  “Qualcuno prima di scrivere e parlare – dice – deve andare a vedere la delibera dell’Ato 25 gennaio 2012 e l’accordo bonario col quale le parti Acquaenna e l’allora Ato si impegnavano a non inserire queste partite pregresse in bolletta visto che le somme richieste riguardano fattori esogeni che nulla avevano a che fare con il decreto ministeriale relativo alla tariffazione con il metodo normalizzato, quindi, totalmente illegittime. La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 238558/25 mette la parola fine, ed ora viene il bello sul caso Enna”.

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