
Beati monoculi in terra caecorum: Il Consiglio comunale di Aidone è di già sciolto! Un cittadino e/o un gruppo di cittadini possono inoltrare un ricorso al Presidente della Repubblica?
Si, no, forse (entro e non oltre il 20 settembre 2025).
ConD.P. n. 541/GAB del 20 maggio 2025 la Regione Sicilia, a firma dell’assessore Andrea Messina e del presidente Renato Schifani, su proposta dell’Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, decretava “Il Consiglio comunale di Aidone (EN) è sciolto”. Avverso il presente provvedimento “potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni”. In Sicilia, quando un consiglio comunale non approva il bilancio riequilibrato, viene sciolto, mentre in altre regioni (oltre lo Stretto di Messina), lo scioglimento può riguardare sia il sindaco che il consiglio comunale. Questo perché la mancata approvazione del bilancio riequilibrato, che è una fase cruciale per gli enti locali in difficoltà finanziaria, è considerata una causa di scioglimento. Stante il suo carattere del tutto straordinario ed eccezionale, lo scioglimento dei consigli comunali può essere disposto solo nei casi e per i motivi tassativamente previsti dalla legge. E qui occorre una spiegazione più dettagliata: Bilancio riequilibrato, si tratta di un bilancio che un ente locale in dissesto finanziario deve approvare per stabilire le misure necessarie per risanare le proprie finanze; Scioglimento del Consiglio Comunale (Sicilia), in Sicilia la mancata approvazione del bilancio riequilibrato da parte del consiglio comunale porta automaticamente allo scioglimento di quest’ultimo; Scioglimento del Sindaco e del Consiglio (altre Regioni), lo scioglimento può riguardare sia il sindaco che il consiglio comunale (questo significa che entrambi vengono rimossi dalle loro funzioni e sostituiti da un commissario nominato dal governo); Testo Unico Enti Locali (TUEL), questo testo normativo, in particolare l’articolo 141, disciplina le cause di scioglimento dei consigli comunali, tra cui la mancata approvazione del bilancio; Motivazioni dello scioglimento, la mancata approvazione del bilancio riequilibrato è considerata un atto grave che mina la capacità dell’ente locale di far fronte ai propri impegni finanziari e di garantire i servizi ai cittadini.Occorre dire che la disciplina regionale, al pari di quella nazionale, garantisce l’adozione del rendiconto di gestione, ma realizza una evidente divaricazione tra potere e responsabilità, lasciando prive di conseguenze forme di grave e inadempimento di obblighi fondamentali. Tutto ciò, secondo Dario Immordino, “in un contesto di diffuso inottemperanza agli obblighi di legge, rischia di sostanziarsi in una preoccupante alterazione delle logiche di funzionamento del sistema istituzionale: il venir meno dello scioglimento degli organi consiliari che non approvano i rendiconti della gestione finanziaria potrebbe,infatti, plausibilmente incentivare l’utilizzo del potere di approvazione come strumento politico privo di conseguenze e cristallizzare, se non addirittura incrementare, il perimetro dell’inottemperanza alle regole concernenti un profilo strategico del sistema finanziario locale, rimettendo di fatto l’approvazione di un numero sempre crescente di bilanci consuntivi a commissari straordinari piuttosto che alle assemblee consiliari elette dai cittadini”. A margine di queste considerazioni, secondo Immordino, “la vicenda desta qualche interrogativo sulla necessità di armonizzazione e coordinamento della disciplina nazionale con quella delle Regioni a statuto speciale, ed in particolare sui confini dell’autonomia normativa regionale in relazione a determinate materie che, anche ad avviso della giurisprudenza costituzionale, richiedono un elevato livello di coordinamento ed integrazione”.Ora essendo il Consiglio comunale di Aidone di già sciolto,un cittadino e/o un gruppo di cittadini (consigliere comunale e non) possono inoltrare un ricorso al Presidente della Repubblica? Si, no, forse (verosimilmente, entro e non oltre il 20 settembre 2025).
Invero, i ricorsi amministrativi, afferma Emilia Piro, “consentono al soggetto che si reputi leso da un atto amministrativo, di proporre una impugnativa ad una pubblica autorità non giurisdizionale al fine di conseguire giustizia e quindi la caducazione dell’atto censurato. I ricorsi possono essere distinti in: ordinari e straordinari a seconda che abbiano ad oggetto un atto amministrativo non definitivo, oppure un atto amministrativo definitivo. Ricorsi ordinari sono il ricorso gerarchico, il ricorso in opposizione e il ricorso gerarchico improprio. Unica tipologia il ricorso straordinario è il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica”.Il ricorso straordinario è un rimedio amministrativo di carattere generale, esperibile in tutti i casi in cui non sia escluso dalla legge ovvero incompatibile con il sistema. E’ detto straordinario perché proponibile contro atti nei cui confronti, in ragione del loro carattere definitivo, non sono esperibili altri rimedi.E’, altresì, un rimedio eliminatorio in quanto comporta, nel caso di accoglimento, solo decisioni di annullamento. Il ricorso al Presidente della Repubblica è, altresì, un ricorso: straordinario, generale e di legittimità, come risulta dall’art. 8, comma 1,D.P.R. n. 1199/1971 secondo cui “Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse”;impugnatorio o non impugnatorio, a seconda che l’oggetto del ricorso sia l’atto oppure il rapporto. La non impugnatorietà del ricorso, si desume dalla circostanza che lo stesso, essendo attivabile per tutti gli ambiti della giurisdizioneamministrativa ordinaria, può coinvolgere anchediritti soggettivi nell’ambito di un rapporto. E’ un rimedio, non solo facoltativo, ma anche alternativo a quello giurisdizionale. La trattazione dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato si effettua, dopo una prima istruttoria, dall’Amministrazione dello Stato, competente per materia. Il Ministero competente per materia, predispone la relazione per il Consiglio di Stato ai fini dell’espressione del parere del ricorso, secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. La relazione viene inviata al Consiglio di Stato dopo aver acquisito le memorie difensive e le osservazioni di tutti gli interessati. Viene, infine, redatto direttamente dal Servizio il decreto di decisione, che, controfirmato dal Presidente del Consiglio, viene sottoscritto dal Presidente della Repubblica e successivamente inviato a tutte le parti interessate. Sono impugnabili, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, gli atti amministrativi, ossia quelli espressione di esercizio di una potestà amministrativa, comunque imputabili a una pubblica amministrazione o anche a un soggetto privato alla stessa equiparato. Sono impugnabili i provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti, trattandosi di pubbliche amministrazioni che adottano atti amministrativi nell’esercizio di un potere diretto alla cura dell’interesse pubblico di cui sono titolari. Eccezione: i provvedimenti dell’ANAC connessi con gli atti delle procedure di affidamento in tema di pubblici appalti (art 120, comma 1, del c.p.a.). Non sono impugnabili con ricorso straordinario poiché non hanno natura di atti amministrativi: gli atti di esecuzione dei contratti; gli atti costitutivi e gli statuti di enti privati: gli atti di esecuzione di sentenze penali e gli atti giurisdizionali; gli atti degli ordinamenti sportivi. Vantaggi del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo Emilia Piro, “il termine di presentazione doppio (centoventi giorni) rispetto al ricorso giurisdizionale; lasua sostanziale gratuità, non essendo necessario il patrocinio di difensore tecnico(peraltro, dal 7 luglio 2011 si applica anche a tale rimedio il contributo unificato nella misura di euro 600); la rapidità del relativo procedimento, che sin svolge in unico grado e secondo precisi tempi procedimentali”. Rei appellatione et causae et iura continentur.