
Con riferimento ad un esposto del gennaio scorso (vedasi La Gazzetta del Calatino di venerdì 28 febbraio 2025) presentato alla Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone riguardante l’Affaire strada statale n. 288 Aidone- Catania, ovvero Bivio Madonna della Noce-Bivio Iannarello (vedasi Settegiorni dagli Erei al Golfo dei giorni 25 dicembre 2024 e 26 marzo 2025), qualcosa si muove! Da una indagine conoscitiva, attraverso l’art. 335-Registro delle notizie di reato del Codice di procedura penale (D.P.R. 33 settembre 1988 n. 477), la Procura de qua ha iscritto le eventuali notizie di reato al n. 371/2025 con fatti criminosi previsti dagli artt. 355 e 340 del Codice penale, assegnando il tutto al Magistrato Alessandro Di Fede. Per opportuna intelligenza, l’art. 355 del Codice penale/Inadempimento di contratti di pubbliche forniture recita. “Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose ed opere, che siano necessarie a uno a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione dai se mesi a tre anni e… La pena è aumentata se… Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura”. Mentre l’art. 340 del Codice penale/Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità prevede “Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno. Quando la condotta… I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni). Contra factum non datur argumentum: civilis ratio naturalia jura corrumpere non potest.