15 Aprile 2025

Esperienza di studenti di Giurisprudenza della Kore all’udienza collegiale al Tribunale di Enna

A conclusione delle lezioni di Diritto processuale civile, hanno partecipato all’udienza collegiale tenuta dalla Sezione specializzata agraria

di Nino Costanzo

A conclusione delle lezioni di Diritto processuale civile, un gruppo di studenti del 5° anno della Facoltà di Giurisprudenza della Kore di Enna, ha assistito all’udienza collegiale tenuta dalla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Enna. All’iniziativa  hanno partecipato Angelica Farruggio di Porto Empedocle, Martina Lombardo di Melilli, Giorgia Contino di Leonforte, Lucio Cravotta di Leonforte, Miriam Di Pasqua di Assoro, Alessandra Pivacchi di Augusta, Francesca Demaio di Grammichele, Roberta Carcò di Enna, Erika Tumino di Ragusa, Francesca Carrivale di Nissoria, Mariachiara Nucera di Mussomeli, Rita Cascone di Ragusa, Giuseppe Diliberto di Mussomeli, Francesco Floridia di Raddusa, Rachele Giacobbe di Nicosia e Silvestri Gaia di Piazza Armerina. Sono tutti studenti del 5°anno del corso di laurea in Giurisprudenza della Kore, e sono stati accompagnati da Giuseppe Di Pietro (consigliere della Corte dei Conti di Palermo e docente di Diritto processuale civile).
La sezione specializzata agraria, era composta da Rosario Vacirca (presidente), Davide Naldi (giudice), Davide Palazzo (giudice), Antonino Costanzo (esperto) e   Santo Ilardo (esperto), con l’assistenza del cancelliere Salvatore Lupo.
L’iniziativa, risultata particolarmente interessante, era stata sollecitata dagli stessi studenti al fine di confrontare le nozioni teoriche trattate dal prof. Giuseppe Di Pietro, nel corso dell’anno accademico 2024-25, con la realtà della pratica forense.
Prima dell’udienza, a richiesta degli studenti, il presidente del Collegio Rosario Vacirca, ha precisato che se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all’udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell’articolo 181. Il legislatore -ha continuato il dott. Vacirca-  è intervenuto due volte sulla norma in commento e sul richiamato articolo 181 c. p. c. a breve distanza di tempo, prima individuando le conseguenze della mancata comparizione delle parti alla prima udienza  o a quelle successive di breve tempo nella immediata cancellazione della causa dal ruolo (Legge n. 353/1990);  successivamente, con la  Legge di conversione n. 534/1995, ha ripristinato  il sistema previgente prevedendo -sostiene ancora il dott. Vacirca- che alla mancata comparizione delle parti segue la fissazione di una nuova udienza.  Solo se le parti non fossero comparse anche in questa sede, il giudice avrebbe potuto disporre la cancellazione della causa dal ruolo.
Il giudice Davide Naldi l’ordinanza con cui il giudice di merito dispone, ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c., la cancellazione della causa dal ruolo, non è impugnabile né revocabile, con la conseguenza che, quand’anche emessa in carenza delle condizioni di legge, non è suscettibile di rimedio diverso dalla riassunzione. Invero, il giudice Davide Palazzo, la disciplina dell’inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla Legge n.533/1973, non ostandovi la specificità del rito da questo introdotto, né i principi in cui essa si ispira.
Infine il dott. Antonino Costanzo, già docente di Ecologia e tutela ambientale, ha precisato come tale scelta legislativa, diversa da quella relativa a tutte le altre  controversie, sia stata motivata dalla particolare delicatezza di una materia  (il Diritto agrario ) che incide profondamente su interessi collettivi, quali la tutela dell’impresa familiare o la conservazione dei rapporti agrari e delle attività di impresa, collegate all’utilizzazione e all’integrità dei fondi rustici.

 

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