27 Novembre 2024

Il Ministero dell’Interno non riconosce validi i provvedimenti di risanamento adottati dal Comune di Aidone

di Nino Costanzo

“Non è riconosciuta validità ai provvedimenti di risanamento adottati dal Comune di Aidone, non garantendo gli stessi, ai sensi dell’art. 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il consolidamento della situazione finanziaria dell’Ente”. E’ il decreto emesso in data 8 novembre 2024, dal Sottosegretario di Stato Ferro per conto del Ministro dell’Interno, a cui il Comune di Aidone aveva presentato, stante la mancata approvazione della prima ipotesi, “una nuova ipotesi di bilancio per consentire alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di esprimere parere favorevole all’ipotesi di bilancio presentata”. [expander_maker id=”1″ ] Ma il Ministero dell’Interno non ha accolto la richiesta poiché “si evince che il Comune di Aidone ha predisposto un’ipotesi di bilancio relativa agli esercizi 2019-2023 che non garantisce, come previsto dall’articolo 259, comma 1v ter, del Tuoel, il riequilibro finanziario ed economico consolidato nel tempo”.
Il Comune di Aidone aveva attivato i provvedimenti prescritti dalla normativa sul dissesto, ma evidentemente non sono idonei a sanare i conti. Il Ministero, in particolare, ha contestato che “ i presupposti di ammissibilità per i quali il bilancio non risulta in equilibrio dal primo anno bensì dall’ultimo, di cui all’articolo 259, 1-ter, ovvero la riduzione di almeno il 20% dei conti dei servizi, nonchè della razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipate resta indimostrata”. E in merito alla Tari, la tassa dei rifiuti, il Ministero scrive “non è dato da comprendere come possa garantirsi, e attestare da parte degli uffici comunali, la copertura del servizio al 100% e poi le entrate risultano, rispetto agli accertamenti e le poste in bilancio, anormalmente basse: è evidenteche il tasso di riscossione si presenta assolutamente inadeguato ai fini della copertura dei costi previsti nel piano economico finanziario”. Il Ministero, peraltro, “nonostante l’emissione di numerosissimi avvisi di accertamento tesi al recupero delle spettanze dell’Ente da parte della Commissione, il tasso di evasione resta a livelli decisamente elevati e non consente un percorso virtuoso di risanamento”. Verso il rigetto del Ministero, il Comune può presentare ricorso al Tar entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla datadi notifica. A questo punto le cose, un interrogativo: I piani di riequilibrio finanziario: quale discrimen fra approvazione e diniego? La non congruità delle misure tese al risanamento: “il ricorso al piano di riequilibrio non si esaurisce in un mero piano di estinzione rateizzata dei debiti ma, principalmente nell’adozione di misure strutturali che evitino il riformarsi dei debiti, misure che devono incidere maggiormente nei primi anni previsti dal piano per poi stabilizzarsi negli anni successivi”. Si deve, cioè poter dimostrare di garantire in prospettiva un equilibrio economico-finanziario veritiero e durevole nel tempo.Invero, per opportuna intelligenza, la situazione finanziaria di un Ente assoggettato a piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere attualizzata al momento della decisione dell’Organo competente di controllo mediante la verifica della permanenza o meno delle condizioni originarie dello squilibrio, che ha determinato il ricorso alle procedure di risanamento; a tale riguardo, l’Organo preposto deve svolgere attività istruttoria per accertare la veridicità dei dati dell’Ente, contestando espressamente ed esplicitando le ragioni per le quali non ritiene attendibili i dati nella deliberazione, che nega l’approvazione del piano di riequilibrio, da cui consegue l’avvio della procedura del dissesto. Ora se un Comune impugna la delibera, con cui l’Organo di controllo nega l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario dallo stesso presentato, lo stesso Comune potrebbe avanzare due tipi di censure: la prima basata sull’erroneità della stessa procedura di riequilibrio, perchè ne difetterebbero i presupposti (allo scopo di paralizzare gli effetti del diniego dell’approvazione del piano); la seconda censura, invece, riguarda il difetto di istruttoria e motivazione dell’Organo regionale di controllo con riguardo ai fatti fondativi del diniego di approvazione del piano di riequilibrio. Piano di riequilibrio a parte, quali le conseguenze del dissesto? Conseguenze del dissesto verso i terzi, vedasi articolo 248 commi 1-4 del Tuel; Conseguenze del dissesto sugli Amministratori dell’Ente, vedasi D.lgs. N. 149 del 2011; Conseguenze sul personale dell’Ente, vedasi decreto-legge n. 198 del 2022 articolo 1, comma 22-bis; e quanto altro. [/expander_maker]

 

 

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