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A Gela il convegno sul ruolo dell'avvocato nella società e nella Costituzione

Garanti del diritto dell’imputato

‘Il ruolo dell’avvocato nella Società e nella Costituzione’ inteso come valore imprescindibile in un tempo in cui si assiste alla disgregazione dei valori per l’affermazione dei principi di libertà, indipendenza, eticità che devono connotare la figura dell’avvocato. Questi i temi fondamentali che sono stati sviscerati nel corso del vertice dell’avvocatura nazionale al Tribunale di Gela organizzato dall’Ordine degli Avvocati presieduto da Gioacchino Marletta.
La dissertazione ha spaziato sul ruolo dell’avvocato come garante dei diritti dell’imputato e dell’uomo in generale in base alla norma italiana ma anche guardando agli episodi cruenti cui sono stati esposti gli avvocati di Paesi lontani, vittime di aggressioni e soprusi nell’esercizio della sua professione. Il Presidente del Consiglio nazionale forense Andrea Mascherin, la Consigliera segretaria Risa Capria e il tesoriere Giuseppe Iacona hanno inserito il presidio di Gela fra le visite che il Cnf sta conducendo nel territorio per dare un segnale dell’attenzione dell’organismo per i Tribunali di periferia, vittime dei nuovi principi legati all’economicità che prende il posto del valore del lavoro e dell’uomo.
I lavori sono stati aperti dal Presidente Marletta che ha posto l’accento sul ruolo dell’avvocato e sulle battaglie che stanno cambiando l’ottica del ruolo professionale. “L’alternanza scuola lavoro – ha detto – è stata fondamentale per diffondere fra i giovani i principi cardine della funzione del diritto e dei suoi garanti nella società. Un’altra battaglia vinta è quella riservata alle professioniste che hanno ottenuto la possibilità di rinviare un processo se impedite in particolari frangenti legati alla gravidanza. È fondamentale che l’economia non sostituisca il ruolo sociale della professione”.
Su questa linea si è mantenuto il presidente del Consiglio dell’Ordine nazionale Mascherin che ha sottolineato che la produttività di un magistrato o di un Tribunale supera la qualità o l’esigenza di un territorio che diventa un numero e non un centro di servizi quale è l’esigenza di giustizia. “Sulla base di questo principio – ha detto Macherin – si preferisce investire sui grandi tribunali che producono migliaia di sentenze rispetto ai Tribunali di frontiera che ne producono un numero nettamente inferiore. È lo stesso principio che ha creato le grandi aziende sanitarie ed ha fatto tagliare i posti letto in provincia: l’economia dei numeri e della produttività a fronte delle realtà minori”.
E invece il progetto del Cnf sul ruolo dell’avvocato adotta una prospettiva diametralmente opposta, che mette il diritto dei cittadini al centro dell’universo che ruota intorno al mondo forense e con esso il ruolo fondamentale dell’avvocato. La Costituzione fa esplicito riferimento agli avvocati quattro volte: all’art. 104, comma 4 è un dato importante che sottolinea l’attenzione implicita che all’avvocatura, la Costituzione ha riservato, quando, all’art. 24, ha disposto che “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” (comma 2) e che “Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”. L ’art. 24 Cost. ha come finalità “essenziale” quella di “garantire a tutti la possibilità di tutelare in giudizio le proprie ragioni” (par. 3). È proprio in forza di questa essenzialità che “Per il nostro ordinamento positivo, il diritto di difesa nei procedimenti giurisdizionali si esercita, di regola, mediante l’attività o con l’assistenza del difensore, dotato di specifica qualificazione professionale, essendo limitata a controversie ritenute di minore importanza ovvero a procedimenti penali per reati cosiddetti bagatellari la possibilità che la difesa venga esercitata esclusivamente dalla parte”. La tendenza, pertanto, è stata quella di assicurare all’imputato “il massimo di assistenza tecnica” (par. 5) e, poiché corollario dell’inviolabilità del diritto di difesa è la sua irrinunciabilità (par. 7), le norme che impongono all’imputato di munirsi dell’assistenza di un difensore tecnico non contrastano con l’art. 24 Cost., ancorché non costituiscano “una scelta legislativa costituzionalmente obbligatoria” il diritto della difesa […], intimamente legato alla esplicazione del potere giurisdizionale e alla possibilità di rimuovere le difficoltà di carattere economico che possono opporsi […] al concreto esercizio del diritto medesimo, deve essere inteso come potestà effettiva della assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, in modo che venga assicurato il contradittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti. Così il compito della difesa assume una importanza essenziale nel dinamismo della funzione giurisdizionale, tanto da poter essere considerato come esercizio di funzione pubblica. “Accanto alla difesa tecnica, cui attende il difensore”, dell’autodifesa, “che ha riguardo a quel complesso di attività mediante le quali l’imputato è posto in grado di influire sullo sviluppo dialettico del processo”, tanto che, per la Corte, “l’uno e l’altro aspetto del diritto di difesa trovano puntuale riscontro nell’art. 24, comma secondo, della Costituzione che tutela l’autodifesa, non meno della difesa tecnica, quale diritto primario dell’imputato, immanente a tutto l’iter processuale, dalla fase istruttoria a quella di giudizio, sino al momento di chiusura del dibattimento, in cui l’imputato deve avere per ultimo la parola”.
Sebbene la Costituzione già faccia evidente riferimento all’avvocatura, l’ipotesi di dare al dettato costituzionale una maggiore chiarezza e completezza appare più che ragionevole. In effetti, della funzione dell’avvocatura la Costituzione non parla esplicitamente, limitandosi – come detto – a considerare la professionalità dell’avvocato come una risorsa cui attingere per la copertura di cariche pubbliche. Sembra perciò opportuno prospettare la possibilità di un rinnovamento del testo costituzionale, che tenga conto della complessità del ruolo dell’avvocato, per come emerso dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, nel quale si sovrappongono una funzione pubblicisticamente rilevante e un evidente elemento di libertà.



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